Polizia Municipale

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I servizi di Polizia Municipale sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Municipale adottato in conformità della Legge 7 marzo 1986, n. 65 ed in applicazione della Legge Regionale dell’1 agosto 1990, n. 17. Le norme del regolamento si applicano a tutti gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale senza distinzione di qualifica. Il servizio di Polizia Municipale dipende dal Sindaco o dall’Assessore delegato, il quale esercita l’alta vigilanza e impartisce le opportune direttive generali al Comandante ai sensi dell’art. 2 della legge del 7 marzo 1986, n. 65. Non possono essere previste altre forme di dipendenza del servizio o dei singoli agenti di P.M. al di fuori di quelle previste per legge. I Comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità, per specifiche operazioni.

Nell’ambito del territorio comunale al servizio di Polizia Municipale sono demandati i seguenti compiti: Vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione o dall’Amministrazione Comunale, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, di commercio, della tutela dell’ambiente, dell’igiene e dei pubblici esercizi; Assolvere a funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune dalle leggi vigenti; Prestare soccorso e svolgere funzioni di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, di intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni; Adempiere compiti di polizia giudiziaria e/o funzioni ausiliare di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle disposizioni vigenti del codice di procedura penale; Raccogliere notizie o effettuare accertamenti e rilevazioni, anche su richiesta degli organi comunali competenti, nei limiti dei propri compiti istituzionali; Concorrere al mantenimento dell’ordine pubblico ai sensi e con le procedure dell’art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65; Prestare servizio d’onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e fornire – su disposizione del Sindaco – la scorta d’onore al Gonfalone del Comune e, sempre nell’ambito comunale, a quello della Regione; Vigilare perché siano osservate le prescrizioni della pubblica amministrazione a tutela del patrimonio comunale; Segnalare le deficienze rilevate o fatte rilevare nei pubblici servizi o le cause di pericolo per la pubblica incolumità; Provvedere all’espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi delle norme del codice della strada; Collaborare con le forze di polizia dello Stato nell’ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti autorità. Nei casi d’urgenza la relativa disposizione può essere impartita dal Comandante del servizio che ne dà comunicazione al Sindaco non appena possibile.

I Comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di Polizia Municipale che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire: Che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l’espletamento del servizio e venga autorizzato; Che i distacchi e i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Municipale e purché la disciplina rimanga quella dell’organizzazione di appartenenza; Che l’ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell’ente di appartenenza o dell’ente presso cui il personale sia stato comandato; Che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari: Sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza; Le operazioni esterne di Polizia, d’iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza; Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Prefetto.

Il Prefetto conferisce al personale addetto ai servizi di Polizia Municipale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di Agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: Godimento dei diritti civili e politici; Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; Non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di Agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. Nell’esercizio delle funzioni di Agente o di Ufficiale di Polizia giudiziaria e di Agente di pubblica sicurezza, il personale messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il Sindaco. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e negli altri casi disciplinati dalla legge o dal regolamento. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l’accesso ai poligoni di tiro per l’addestramento al loro uso. Il comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Comando.

Gli addetti alle attività di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi. Al fine di consentire il miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale e di promuovere la crescita professionale degli addetti è istituito nel bilancio della Regione un fondo per il miglioramento dei servizi di Polizia Municipale. La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano deliberato un piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l’erogazione, a favore degli addetti di Polizia Municipale che partecipino alla realizzazione del piano e svolgano le funzioni di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di un’indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all’indennità di cui all’articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986.

Pagina aggiornata il 05/03/2024

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