Responsabile Servizi Finanziari
Signora Falcone Concetta
areafinanziaria@comune.graniti.me.it
areafinanziaria@pec.comune.graniti.me.it
L’ordinamento della finanza locale è riservato alla legge che la coordina con la finanza statale e con quella regionale. Ai Comuni la legge riconosce, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. La legge assicura agli Enti Locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i Comuni e le Città Metropolitane, in forza dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
La finanza dei Comuni e delle Città Metropolitane è costituita da: a) Imposte proprie; b) Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; c) Tasse e diritti per servizi pubblici; d) Trasferimenti erariali; e) Trasferimenti regionali; f) Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) Risorse per investimenti; h) Altre entrate.
I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
A ciascun Ente Locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli Enti Locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.
L’ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio. Le Regioni concorrono al finanziamento degli Enti Locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all’esercizio di funzioni trasferite o delegate. Le risorse spettanti ai Comuni per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti da altre norme di legge. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo, nuovo termine stabilito con D.L. n. 154/2008 convertito nella legge n. 189/2008. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario, che inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Gli Enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all’entrata ed alla spesa. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell’oggetto dell’entrata.
I titoli dell’entrata per i Comuni sono:
Titolo I – Entrate tributarie; Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regione; Titolo III – Entrate extratributarie; Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti; Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi.
La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell’ambito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.
I titoli della spesa sono:
Titolo I – Spese correnti; Titolo II – Spese in conto capitale; Titolo III – Spese per rimborso di prestiti; Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi.
A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi cui è preposto un responsabile. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. Ciascuna risorsa dell’entrata ciascun intervento della spesa indicano:
a) L’ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all’esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all’esercizio in corso;
b) L’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
L’avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese. I bilanci di previsione degli Enti Locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l’omogeneità delle classificazioni di dette spese nel bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali. Gli Enti Locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
Gli Enti Locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.
Per gli organismi gestionali dell’Ente Locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Per i Comuni e le Unioni di Comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. L’avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. L’eventuale avanzo di amministrazione può essere utilizzato:
Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; Per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’articolo 194 e per l’estinzione anticipata di prestiti; Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; Per il finanziamento di spese di investimento. Nel corso dell’esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l’avanzo di amministrazione presunto derivante dall’esercizio immediatamente precedente. Per tali fondi l’attivazione delle spese può avvenire solo dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell’avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l’ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati. L’eventuale disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio di previsione, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’Ente Locale creditore della correlativa entrata, nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito. Alla chiusura dell’esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate. Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria. Il responsabile del servizio, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Per le spese previste dai regolamenti economali l’ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all’intervento o capitolo di bilancio ed all’impegno. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato, il rapporto obbligatorio intercorre, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. Agli Enti Locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all’articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Gli Enti Locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.
La mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con applicazione della procedura prevista dalla legge. In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d’ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa. Il Commissario provvede, altresì, all’approvazione del bilancio in sostituzione del Consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma. Il Consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall’art. 54 dell’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento. La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall’Assessore Regionale delle Autonomie e della Funzione Pubblica, il quale, con lo stesso decreto, nomina un Commissario per la provvisoria gestione del Comune.
Pagina aggiornata il 05/03/2024