Hanno diritto al rilascio del contrassegno per disabili definivo (valido per cinque anni):
- le persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, comma 2, del DPR 495/1992 e successive modificazioni);
- le persone non vedenti (art. 12, comma 3, del DPR 503/1996), e le persone con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimi).
Hanno diritto al rilascio del contrassegno per disabili temporaneo (di durata inferiore ai cinque anni):
- le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche (art. 381, comma 4, del DPR 495/1992);
- le persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua per recarsi in luoghi di cura.
Nel caso di contrassegno temporaneo, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell’invalidità